Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

Sanzione per mancata comunicazione

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.

L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 17/02/2023 15:50.41